EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DEGLI ALTRI ETS ISCRITTI AL RUNTS
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000. Con il decreto interministeriale 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020.
In particolare, l’art. 3 del citato d.m. stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 71 nella CU 2023 (punti da 341 a 352).
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.